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Limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’Isola di Procida

Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 marzo 2016
Limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’Isola di Procida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all’afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all’applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta’ di vietare nei mesi di piu’ intenso movimento turistico, l’afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Procida in data 28 settembre 2015, n. 173, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull’Isola;
Vista la nota n. 4520 del 15 settembre 2015 e la nota di sollecito n. 226 del 18 gennaio 2016, con le quali si chiedeva all’Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida e alla Regione Campania l’emissione del parere di competenza;
Vista la nota della Prefettura di Napoli del 29 febbraio 2016;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Vista la nota del direttore generale per la sicurezza stradale n. 1305 del 2 marzo 2016:

Decreta:

Art. 1
Divieto

Dal 24 marzo 2016 al 25 settembre 2016, dal 28 ottobre 2016 al 2 novembre 2016 e dal 23 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017, sono vietati l’afflusso e la circolazione sull’isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull’isola, anche se risultino cointestati con persone residenti.

Art. 2
Deroghe

Nel periodo di cui all’art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta’ di soggetti non residenti nella Regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun Comune della Campania che possono sbarcare e circolare sull’isola solo per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati;
b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell’isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e che possono sbarcare e circolare sull’isola per raggiungere il luogo di destinazione. Per il libero transito sull’isola, dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;
c) veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la propria residenza nel Comune di Procida;
d) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell’isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell’Amministrazione provinciale e regionale;
e) autoveicoli che trasportano invalidi, purche’ muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita’ italiana o estera;
f) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull’Isola di Procida, nonche’ autoveicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico o anche in forma privata, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta dall’Amministrazione comunale;
g) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonche’ autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all’art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
h) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, ad eccezione di quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali;
i) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedi’ al venerdi’;
j) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell’ARPAC, della ASL e veicoli elettrici.

Art. 3
Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli e’ concessa la facolta’, in caso di appurata e reale necessita’ ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull’isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, l’Amministrazione comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi puo’, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4
Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 cosi’ come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 16 dicembre 2014.

Art. 5
Vigilanza

Il Prefetto di Napoli e’ incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 11 marzo 2016

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 646

Limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’isola di Capri ed Anacapri

Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 marzo 2016
Limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’isola di Capri ed Anacapri.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all’afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all’applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta’ di vietare nei mesi di piu’ intenso movimento turistico, l’afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta del Comune di Capri in data 8 ottobre 2015, n. 220, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri;
Vista la delibera della giunta del Comune di Anacapri in data 27 gennaio 2016, n. 6, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’isola di Capri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;
Vista la deliberazione del commissario liquidatore dell’Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 30 settembre 2015, n. 42, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull’Isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;
Vista la nota della Prefettura di Napoli del 29 febbraio 2016;
Vista la nota n. 4520 del 15 settembre 2015 e la nota di sollecito n. 226 del 18 gennaio 2016, con le quali si chiedeva alla Regione Campania l’emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Vista la nota del Direttore generale per la sicurezza stradale n. 1303 del 2 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1
Divieto

Dal 24 marzo 2016 al 1° novembre 2016 e dal 20 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017, sono vietati l’afflusso e la circolazione sull’isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2
Deroghe

Nei periodi di cui all’art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei Comuni dell’isola, ma non residenti purche’ iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e’ limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i Comuni dell’isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;
b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell’isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche’ muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita’ italiana o estera;
d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purche’ residenti all’estero, nonche’ autoveicoli noleggiati presso aeroporti da persone residenti all’estero;
e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o Anacapri e per la durata temporale dei singoli eventi;
f) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell’ARPAC.

Art. 3
Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 cosi’ come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 16 dicembre 2014.

Art. 4
Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli e’ concessa la facolta’, in caso di appurata e reale necessita’ ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull’isola di Capri e di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 5
Vigilanza

Il Prefetto di Napoli e’ incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 11 marzo 2016

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 645

Divieto di sbarco per l’isola d’Ischia

Divieto di sbarco per l’isola d’Ischia, emanato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 11 marzo 2016.
Limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’isola di Ischia a partire dal 24 Marzo 2016 fino al 30 settembre 2016.DECRETO 11 marzo 2016
Limitazione all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’Isola di Ischia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale;
Decreta:

Art. 1 Divieto

Dal 24 marzo 2016 al 30 settembre 2016 sono vietati l’afflusso e la circolazione sull’isola di Ischia, Comuni di Casamicciola Terme, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell’Isola.

Art. 2 Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all’art. 1 e’ esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t,anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel
territorio della Regione Campania.

Art. 3 Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all’art. 1 sono esclusi dal divietoi seguenti veicoli:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e carri funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedi’ al venerdi’, purche’ nonfestive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessita’ e soggetti a facile deperimento, farina,
farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell’agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di
carburante e di rifiuti;
c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purche’ muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita’
italiana o estera;
d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verra’ concesso
dall’Amministrazione Comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessita’;
e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull’isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;
f) autoveicoli di proprieta’ della Citta’ Metropolitana di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilita’, autoveicoli di proprieta’ dell’Osservatorio Vesuviano – Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;
g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul quale e’ indicata l’ubicazione dell’abitazione di proprieta’, limitatamente ad un solo veicolo per
nucleo familiare;
h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;
j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d’Ischia, alle quali sara’ rilasciato apposito
bollino dalla polizia urbana del suddetto comune;
k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sara’ rilasciata apposita
autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;
l) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata o per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sara’ rilasciato apposito contrassegno dalla polizia
urbana del suddetto comune;
m) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell’ARPAC;
n) veicoli appartenenti a persone residenti nell’Isola di Procida che devono recarsi sull’Isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l’ospedale “A. Rizzoli”, munite di certificazione del medico di base o dell’Amministrazione della
struttura ospedaliera.

Art. 4 Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 cosi’ come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 16 dicembre 2014

Art. 5 Autorizzazioni in deroga
Al Prefetto di Napoli e’ concessa la facolta’, in caso di appurata e reale necessita’ ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull’isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore
alle 48 ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo
di circolazione.

Art. 6 Vigilanza
Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l’esecuzione e l’assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 11 marzo 2016

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 644

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